Esami di Idoneità
SINTESI
- Domanda entro 15/3 (dopo tale data il ritiro è ancora possibile, ma l’alunno interessato sarà scrutinato al termine dell’anno)
- Requisito di età entro 31/12 a.s. in corso:
- Prima: 10 anni
- Seconda: 11 anni
- Terza: 12 anni
- Alunni in istruzione parentale
- Commissione di scuola primaria per ammissione in prima secondaria 1° grado
- Esito: Idoneità/non Idoneità (con eventuale ammissione a classe inferiore)
NORMATIVA (dalla CM n. 1865 10/10/17)
Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l’accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.
Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età.
Possono accedere all’esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.
Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l’esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.
L’esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o paritaria.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell’Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.
La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.
Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.
Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
Modulistica
- Dichiarazione Istruzione Parentale
- Ritiro frequenza scolastica
- Domanda di esame candidato esterno